Benacus Firm Commercialisti e Avvocati

Debiti tributari della società estinta

Responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta Responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta La sentenza, a Sezioni Unite, n.3625/2025 della Corte di Cassazione. In un altro articolo avevo già scritto dei crediti della società estinte. Quid iuris per i debiti sociali delle società estinte ? La Suprema Corte è intervenuta (nuovamente) sui debiti delle società estinte con l’importante sentenza, a Sezioni Unite, n.3625 del 12 febbraio 2025. La Corte ha richiamato l’indirizzo maggioritario, costituente ormai «diritto vivente» (cfr. Cass., 5 novembre 2021, n. 31904), con il quale si afferma che il limite di responsabilità dei soci di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma appunto sull’interesse ad agire dei creditori sociali. Tale interesse, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si siano trasferiti ai soci. Dunque il creditore potrebbe avere interesse al mero accertamento del diritto, e l’eventuale insussistenza di attivo distribuito potrebbe incidere sulla esigibilità del credito in fase esecutiva (Cass. 8 marzo 2017, n. 5988; Cass., 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., 24 gennaio 2018, n. 1713; Cass. 19 aprile 2018, n. 9672; Cass., 5 giugno 2018, n. 14446; Cass., 16 giugno 2017, n. 15035; Cass. 16 gennaio 2019, n. 897; Cass., 18 dicembre 2019, n. 33582; Cass., 26 giugno 2020, n. 12758; Cass., 19 novembre 2020, n. 26402; Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2021, n. 619; Cass., 4 gennaio 2022, n. 2). Anche in ambito tributario – prosegue la Corte – la possibilità di sopravvenienze attive, o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio, non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, «in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti» (cfr. Cass., 7 aprile 2017, n. 9094; Cass., 16 giugno 2017, n. 15035; Cass, Sez. Un. 15 gennaio 2021 n. 619). Inoltre, la Corte ha ricordato che è necessario provare l’effettiva percezione delle somme da parte dell’ex socio a titolo di legittimazione passiva, e questo onere incombe ex art. 2697 cod.civ. (trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie di responsabilità) sul creditore che agisce (cfr. Cass. 26 giugno 2015, n. 13259; Cass., 23 novembre 2016, n. 23916; Cass. 31 gennaio 2017, n. 2444; Cass., 22 giugno 2017, n. 15474; Cass., 4 dicembre 2019, n. 31933; Cass., 15 gennaio 2020, n. 521). Sul piano sostanziale, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina – dunque – un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l’obbligazione della società non si estingue (ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale) ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;la cancellazione della società ha effetto costitutivo immediato ma non comporta l’estinzione, in danno dei creditori ed in violazione dell’art. 24 Cost., delle obbligazioni sociali. Dunque gli ex soci rispondono (di un debito che non è nuovo, derivando esso non dalla liquidazione ma dal pregresso svolgimento dell’attività societaria in adempimento del contratto sociale, così mantenendo invariata la sua causa e la sua natura giuridica d’origine) quali successori, seppure intra vires ex 2495 co. 2 c.c. (ovvero illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità attivo in pendenza del rapporto sociale). Pertanto, posto che la condizione di cui all’articolo 2495 2° co. c.c. è condizione dell’azione inerente non alla legittimazione passiva (ad causam) bensì all’interesse ad agire e, in caso di contestazione, è il creditore sociale che agisce a dover provare tanto la veste di ex socio del convenuto quanto il presupposto di cui al citato articolo, la Corte ha affermato tre principi di diritto: 1) Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3^ (già 2^) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi; 2) questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci ex artt. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l’interesse ad agire dell’Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l’escussione di garanzie; 3) la verifica del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci ex art. 36 co. 5^ d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l’avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand’anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle

Cedolare secca e qualità del conduttore

Cedolare secca e qualità del conduttore Cedolare secca – qualità del conduttore (ancora incertezze) Il MEF, nella risposta all’interrogazione parlamentare n.5-03773 del 26 marzo 2025, ha affermato che la cedolare secca non si applica ai contratti di locazione in cui il conduttore opera nell’ambito di un’attività d’impresa o professionale. Tale diniego deriva dalla una interpretazione restrittiva della norma (cfr. circolare n. 26/E del 2011 e successiva circolare n. 12/E del 2016) e ciò nonostante la nota sentenza della Cassazione n.12395 del 7 maggio 2024 che ha affermato esattamente il contrario. IL MEF ha affermato che tale sentenza deve considerarsi isolata (sic !) ed ha richiamato la giurisprudenza tributaria che ha accolto la tesi restrittiva (cfr. CGT I grado di Novara n. 132 del 29 ottobre 2024, CGT II grado della Campania n. 3527 del 27 maggio 2024). Segnalo – invero – che altra giurisprudenza (sempre successiva alla sentenza della Suprema Corte) ha optato per la tesi più favorevole per il contribuente (cf. CGT II grado Piemonte n.710 del 30 dicembre 2024, CGT II grado Lombardia n. 2792 del 28 ottobre 2024 e CGT II grado Liguria n. 617 del 9 settembre 2024). In attesa di nuovi pronunciamenti della giurisprudenza tributaria, auspico che la norma (ndr che non brilla – ad onor del vero – di chiarezza) sia riformata. My two cents A mio modesto avviso, la cedolare deve applicarsi anche in questi casi. Non si tratta di una estensione arbitraria di norme a favorevole delle contribuente ma di una corretta interpretazione della norma che risponde alla ratio per cui è stata emanata. Cioè contrastare gli affitti “in nero”, rendendo il regime imponibile non eccessivamente afflittivo per il locatore e favorendo la collocazione sul mercato di immobili di privati tenuti inutilizzati. Disclaimer: questo articolo è stato scritto senza alcun trucco tecnologico … solo cervello umano ed è frutto di ricerca, fatica e caffè (molto caffè) ! 2024 © Avv. Luca Campana | Benacus Firm

Panoramica privacy
Il sito web di Benacus Firm utilizza i cookie per consentirci di fornire la migliore navigazione possibile all'utente. Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili. Qui trovi la nostra cookie policy 

This Benacus Firm's website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.